Con ordinanza n. 17731 del 21 giugno 2023, la Corte di Cassazione ha ribadito l’idoneità, ai fini dell’impugnazione stragiudiziale del licenziamento ex art. 6 L. n. 604/1966, di ogni atto scritto attraverso cui il lavoratore manifesti al datore di lavoro, con qualsiasi termine anche non tecnico, e senza formule prestabilite, la volontà di contestare la validità e l’efficacia del suddetto provvedimento.
Nel caso di specie il lavoratore aveva apposto una nota scritta in calce alla lettera di licenziamento, ritenendo la stessa sufficiente a manifestare la propria volontà di impugnare l’intimato provvedimento, ai sensi della legge e in base al principio di libertà della forma degli atti.
I giudici di legittimità, hanno accolto il ricorso del lavoratore affermando che nelle note in calce, come in qualsiasi atto scritto, tramite cui il lavoratore manifesti il proprio dissenso rispetto al provvedimento espulsivo, è implicita la riserva di tutela dei propri diritti in sede giudiziale.