Il Tribunale di Mantova con sentenza n. 180 del 7 marzo 2024, ha ribadito che per valutare la genuinità dell’appalto e quindi escludere la fattispecie della somministrazione irregolare di manodopera, rileva anche la proprietà e l’effettiva disponibilità giuridica dei mezzi utilizzati dall’appaltatore ed in particolare, se i macchinari e le attrezzature di proprietà della committente siano concessi in locazione all’appaltatore senza la previsione di alcun corrispettivo, a titolo di canone di locazione.
Nel caso di specie, i lavoratori chiedevano al Giudice di accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della società committente e la conseguente inefficacia del licenziamento intimato dalla società appaltatrice, formale datore di lavoro e il diritto ad essere reintegrati nel posto di lavoro presso la società committente.
Il Giudice del lavoro, quindi, ritenendo che l’apporto fornito dalla società appaltatrice, consistente nella mera fornitura di manodopera e di energie lavorative, fosse del tutto marginale, ha accertato la sussistenza di un’intermediazione illecita di manodopera, disponendo la reintegra dei lavoratori presso la società committente.