Con sentenza del 12 aprile 2006, la Corte di Appello di Cagliari – Sez. di Sassari – chiamata a pronunciarsi in materia di indennità di cessazione del rapporto di agenzia, ha aderito al prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, effettuando le seguenti considerazioni. L’art. 1751 c.c. vieta alle parti di derogare in peius a danno dell’agente ai criteri di determinazione dell’indennità di cessazione rapporto, ma non essendo una inderogabilità assoluta, deve ritenersi consentita una modificazione pattizia tramite contrattazione collettiva dei criteri di determinazione dell’indennità stessa. La valutazione se la regolamentazione stabilita in sede di contrattazione collettiva sia pregiudizievole o meno per l’agente, rispetto al disposto dell’art. 1751 c.c., afferma la Corte di merito, deve essere effettuata ex ante mediante raffronto delle due regolamentazioni in astratto, e non in concreto ex post, sulla base di calcoli aritmetici eseguiti sui risultati finali dell’attività dell’agente.