La Corte di Cassazione, con sentenza del 15 aprile 2016 n. 7558, ha affermato la illegittimità del licenziamento intimato per giusta causa dalla società (il noto teatro milanese “La Scala”) ad una lavoratrice (una ballerina), per avere fatto affermazioni, a quotidiani nazionali ed inglesi, “finalizzate a denunciare la condizione di pregiudizio fisico e psicologico delle ballerine e la subordinazione a fattori non professionali delle loro carriere”.
Nella fattispecie, i Giudici di legittimità hanno osservato che non vi era alcuna prova che le frasi indicate nella lettera di contestazione potessero essere attribuite alla ballerina ma, anzi, erano da ritenersi frutto della sintesi del giornalista e, in ogni caso, le stesse erano state del tutto decontestualizzate, in quanto riferibili in relazione all’ambito non strettamente legato al Teatro La Scala, ma a tutto il mondo della danza.
La Suprema Corte ha, inoltre, affermato che le affermazioni addebitate alla lavoratrice non potevano avere una portata lesiva del prestigio del Teatro milanese e, quindi, assumere valenza disciplinare, in quanto le stesse erano già presenti nel libro scritto dalla ballerina e, addirittura, “esposto in vendita nel bookshop all’interno del teatro”; pertanto, ad avviso della Suprema Corte, ciò dimostrava che le affermazioni pronunciate non avevano valenza realmente denigratoria.
Alla luce di quanto sopra, la Cassazione ha dichiarato il licenziamento illegittimo, con conseguente diritto della lavoratrice alla reintegra nel proprio posto di lavoro.