L’INPS con circolare n. 62 del 4 aprile 2018, ha fornito alcuni chiarimenti in ordine ai nuovi requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di vecchiaia e anzianità adeguati agli incrementi della speranza di vita e previsti dal decreto direttoriale del 5 dicembre 2017 emesso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze unitamente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Il suddetto decreto ha infatti disposto che, a decorrere dal 1 gennaio 2019, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all’art. 12, commi 12 bis e 12 quater del D.L. 78/2010 e ss.mm. sono ulteriormente incrementati di cinque mesi e i valori di età anagrafica e di anzianità contributiva, sono incrementati di 0,4 unità e sono riferiti a coloro che perfezionano il diritto alla pensione di anzianità con il sistema delle cd. quote.
L’Istituto ricorda altresì che il requisito per il raggiungimento della pensione di vecchiaia per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria ex art. 24, c. 6 e 7 L. 214/2011 ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima ed alla Gestione separata ex art. 2, comma 26 L. 335/95, è di 67 anni per gli uomini mentre per le donne è pari, per l’anno 2018 a 66 anni e 7 mesi e che l’accesso alla pensione anticipata è consentita con almeno 20 anni effettivi di contribuzione attraverso il requisito del cd. importo soglia mensile, perfezionabile al raggiungimento dei 64 anni.