La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 33131 del 10 novembre 2021, ha dichiarato illegittima, per violazione dell’art. 8 del D.L. n. 138/2011, la riduzione della retribuzione stabilita da un accordo aziendale, in quanto non definibile quale intervento di “disciplina del rapporto di lavoro” di cui all’art. 8 citato per la mancata contestualità della suddetta riduzione e della riorganizzazione complessiva del lavoro richiesta dall’Accordo interconfederale del 28 giugno 2011.