L’INPS, con circolare n. 32 del 20 marzo 2023, ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla possibilità di accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI per i padri lavoratori dipendenti che si dimettono volontariamente dopo aver fruito del congedo di paternità fino al compimento di un anno di età del bambino.
In particolare, il D.Lgs. 105/2022 ha apportato modificazioni al D.Lgs. 151/2001, tra cui oltre al rafforzamento degli art. 54 e 55 in materia di divieto di licenziamento della lavoratrice madre e del lavoratore padre durante il periodo di tutela della maternità e della paternità, l’introduzione del congedo di paternità obbligatorio con il quale il padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa. Entro lo stesso arco temporale, il congedo può essere fruito anche in caso di morte perinatale del figlio (art. 27 bis comma 1).
Conseguentemente, il lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità obbligatorio e/o del congedo di paternità alternativo, di cui rispettivamente agli articoli 27-bis, comma 2 e 28, ha diritto all’indennità di disoccupazione NASpI qualora ricorrano tutti gli altri requisiti legislativamente previsti.
L’INPS, ha, altresì, precisato che le domande di indennità di disoccupazione NASpI presentate da lavoratori padri, a seguito di dimissioni intervenute durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento e respinte dall’Istituto, potranno essere oggetto di riesame, su istanza di parte da trasmettere alla sede INPS territorialmente competente.