L’INPS, con messaggio n. 2547 del 6 luglio 2023, ha fornito chiarimenti in ordine all’accesso alla pensione anticipata (c.d. opzione donna) di cui all’articolo 16 del D.L. 4/2019 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 26/2019, e ss. mm., nei casi di riscatto “a percentuale” dei periodi anteriori al 1° gennaio 1996 a seguito dell’esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo.
La suddetta possibilità avente carattere eccezionale prevedeva la presentazione della domanda entro e non oltre il 31 dicembre 2021 al ricorrere di talune condizioni.
L’Istituto Previdenziale ha invece disposto, con il presente messaggio che tale possibilità trova applicazione anche nei casi di presentazione della domanda di pensione anticipata c.d. opzione donna in data successiva al 31 dicembre 2021. Conseguentemente, l’esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo, che non abbia prodotto effetti sostanziali fino al pagamento anche parziale dell’onere del riscatto, non preclude il riconoscimento del diritto alla pensione anticipata c.d. opzione donna, a prescindere dalla data di presentazione della relativa domanda, purché risultino soddisfatte le seguenti ulteriori condizioni:
– esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo e presentazione della domanda di riscatto entro il 20 dicembre 2021;
– perfezionamento, alla data di presentazione della domanda di riscatto, dei requisiti (anagrafico e contributivo) per la pensione anticipata c.d. opzione donna vigenti al 31 dicembre 2021, tenendo conto anche della contribuzione da riscattare.