La Corte di Cassazione, Sezione V Penale, con sentenza n. 13057 del 31 marzo 2016, ha affermato che l’accesso altrui alla casella di posta elettronica personale protetta da password, configura il reato di “Accesso abusivo ad un sistema informatico”, di cui all’art. 615 ter c.p. Nel caso di specie, un Responsabile dell’Ufficio di Polizia Provinciale, approfittando della sua qualità e dell’assenza temporanea del titolare della casella, si era introdotto nel sistema di posta elettronica del collega, protetto da password, scaricando documenti informatici.