Il Tribunale di Milano, sezione lavoro, con la sentenza n. 246 del 26 gennaio 2007, chiamato a pronunciarsi sull’accertamento della nullità del termine, ha statuito che, in relazione al d.lgs 6 settembre 2001 n. 368, l’adibizione ad altre mansioni, diverse da quelle per cui il lavoratore è stato assunto, da parte del datore di lavoro per necessità aziendali (c.d. scorrimento), è ammessa quale esercizio del potere “autorganizzatorio”. Tuttavia la necessità dello spostamento del lavoratore a termine ad altre mansioni deve essere conseguenza della prima esigenza per cui è stato assunto il lavoratore. La seconda esigenza, che giustifica il ricorso allo scorrimento, deve essere concreta e reale e soprattutto presente per ogni giorno in cui il lavoratore ha ricoperto la diversa mansione. In caso contrario l’apposizione del termine al contratto risulta illegittima, da ciò la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.