La Corte di Cassazione, con sentenza n. 24653 del 3 dicembre 2015, ha dichiarato l’illegittimità dello sciopero le cui modalità di esecuzione erano state rimesse totalmente ai singoli lavoratori interessati, senza una loro predeterminazione e coordinamento, atteso che lo stesso aveva danneggiato potenzialmente la società datrice di lavoro, posta nell’impossibilità di prevenire i rischi sulla produttività aziendale con riferimento ai singoli reparti ove di volta in volta era stata attuata, anche all’improvviso, l’astensione dei lavoratori, con l’inevitabile insorgere di pericoli di vario genere.
I Giudici di legittimità hanno altresì precisato, ribadendo il proprio consolidato orientamento, che “anche le forme di interruzione o sospensione del lavoro parziali o temporanee (cosiddetti scioperi a scacchiera o a singhiozzo) possono rivelarsi illegittime allorquando importino pericoli o danni o alterazioni all’integrità e funzionalità degli impianti ovvero quando pregiudichino la produttività stessa dell’azienda, compromettendo, cioè, la stessa organizzazione istituzionale e di funzionalità produttiva dell’impresa”.