L’INPS con messaggio n. 99 dell’11 gennaio 2017, ha fornito le prime indicazioni operative in ordine all’abrogazione dei trattamenti di mobilità ordinaria e di disoccupazione speciale per l’edilizia così come previsto dall’art. 2, comma 71, della L. 92/2012 con decorrenza dal 1 gennaio 2017.
In particolare, l’Istituto nel ribadire il venir meno per i datori di lavoro dell’obbligo del versamento del contributo ordinario di mobilità, del contributo d’ingresso alla mobilità e del contributo aggiuntivo per il trattamento speciale per la disoccupazione per l’edilizia, ha chiarito che le aziende che abbiano avviato una procedura di licenziamento collettivo ex artt. 4 e 24 della L. 223/1991 ed adottato licenziamenti entri il 30 dicembre 2016, sono comunque tenute al versamento sia dell’anticipazione sia del contributo d’ingresso alla mobilità.
Ove, invece, i licenziamenti siano intervenuti con decorrenza dal 31 dicembre scorso, non vi è più l’obbligo del versamento del contributo in questione, per cui i datori di lavoro che lo avessero comunque versato hanno diritto alla restituzione della relativa somma.
Infine, per quanto concerne gli incentivi disciplinati dall’articolo 8, commi 2 e 4, e dall’articolo 25, comma 9, della legge 223/1991 (incentivi previsti in caso di assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità) essi troveranno applicazione fino alla loro naturale scadenza per le assunzioni, trasformazioni o proroghe effettuate entro il 31 dicembre 2016, anche se il termine di fruizione dell’incentivo dovesse scadere successivamente alla suddetta data.