La Corte di Cassazione, con sentenza n. 25 del 4 gennaio 2007, ha statuito che l’indennità di disoccupazione non spetta al lavoratore che abbandona l’azienda in occasione del matrimonio nel caso in cui lo stesso non abbia provveduto a confermare le dimissioni presentate nel periodo compreso tra le pubblicazioni e l’anno successivo al matrimonio davanti alla Direzione Provinciale del Lavoro in quanto, in questo caso, le stesse sono nulle e il lavoratore avrebbe dovuto proseguire la propria attività.