Trib. Milano 10 novembre 2005, n. 4064
In una fattispecie relativa al licenziamento del dirigente è stato deciso che “il concetto di giustificatezza si distingue da quelli di giusta causa e di giustificato motivo e non è necessariamente identificabile con essi. In particolare un licenziamento è giustificato quando non appare arbitrario, ma legato a oggettive esigenze aziendali e ragionevole, in relazione alla corretta gestione dell’impresa. La differenza tra la richiesta di accertamento dell’illegittimità e quella di accertamento dell’ingiustificatezza non è, pertanto, meramente formale”.