L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ha emanato una nuova determina (pubblicata in G.U. – Serie Generale n. 114, 19 maggio 2014) contenente i criteri interpretativi in ordine alle disposizioni contenute nell’art. 38, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 163/2006, afferenti alle procedure di concordato preventivo a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 186-bis della legge fallimentare (concordato preventivo con continuità aziendale). I punti salienti della determina possono essere così riassunti:
- la domanda di ammissione al concordato preventivo con le caratteristiche proprie del concordato “con continuità aziendale” non comporta la decadenza dell’attestazione di qualificazione; in tale ipotesi, la domanda di ammissione non costituisce, altresì, elemento ostativo ai fini della verifica triennale o del rinnovo (per le imprese attestate) o del conseguimento dell’attestazione di qualificazione (per le imprese non attestate);
- resta fermo l’obbligo della SOA di monitorare lo svolgimento della procedura concorsuale in atto e di verificare il mantenimento del requisito con l’intervenuta ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale, pena la decadenza dell’attestazione in caso di mancata ammissione per sopravvenuta perdita del requisito;
- poiché la presentazione del piano è presupposto per l’applicabilità dell’art. 186 bis L.F., le domande di concordato “in bianco” non risultano essere idonee, di per sé, a permettere la prosecuzione dell’attività. Da ciò ne deriva che tale ipotesi costituisce causa ostativa per la qualificazione nonché presupposto per la soggezione dell’impresa al procedimento ex art. 40, c. 9-ter del Codice per perdita del corrispondente requisito.