Nell’ambito di una controversia in tema di lavoro a progetto, in cui erano stati contestati una serie di contratti di lavoro a progetto sottoscritti per prestare attività di docenza (anche di breve periodo e per insegnamenti molto diversi tra loro), la Corte di Appello di Brescia, confermando la decisione di primo grado che aveva ritenuto validi i suddetti contratti dal momento che erano risultati sufficientemente specifici i progetti in considerazione dell’attività in concreto prestata dai collaboratori, ha affermato, con sentenza n. 443 del 10 ottobre 2013, che, ai fini dell’individuazione della corretta qualificazione dei rapporti di lavoro, “lo stabile inserimento dell’attività del prestatore nell’organizzazione produttiva del datore di lavoro non è per sé solo decisivo, se non è accompagnato dal potere disciplinare di quest’ultimo, di talché l’eventuale deviazione della prestazione rispetto alle direttive del datore costituisce condotta sanzionabile, e non solo, ad esempio, motivo di recesso dal rapporto di collaborazione autonoma, e dagli altri indici della subordinazione, da valutare nel singolo contesto”.