Licenziamento collettivo e criteri di scelta dei lavoratori

Nell’ambito di una controversia in ordine alla legittimità di un licenziamento collettivo intimato nei confronti di alcuni dipendenti addetti ad uno specifico reparto aziendale,  con la sentenza n. 6112 del 17 marzo 2014, la Suprema Corte ha ribadito il principio per cui, ai sensi dell’art. 5 della L. n. 223/1991, “la riduzione del personale deve, in linea generale, investire l’intero ambito aziendale, potendo essere limitato a specifici rami d’azienda soltanto se caratterizzati da autonomia e specificità delle professionalità utilizzate, infungibili rispetto alle altre”, condizioni queste non sussistenti nel caso di specie.


Conseguentemente, secondo la Corte, non deve ritenersi possibile limitare la scelta dei lavoratori da porre in mobilità ai soli dipendenti “addetti ad un reparto se detti lavoratori sono idonei ad occupare le posizioni lavorative di colleghi addetti ad altri reparti”.

In ogni caso, la dimostrazione della ricorrenza delle specifiche professionalità o comunque delle situazioni soggettive che rendono impraticabile qualunque comparazione costituisce un preciso onere probatorio per il datore di lavoro che, nella fattispecie in esame, aveva, invece, scelto il personale da licenziare tra coloro che, assegnati ad un determinato reparto, comportavano, anche in relazione alla rispettiva anzianità aziendale, un maggior costo, e non, dunque, in relazione alla specifica professionalità dagli stessi posseduta.