La Corte di Cassazione, con sentenza n. 11065 del 20 maggio 2014, ha ribadito che i requisiti per la ravvisabilità della fattispecie del collaboratore fisso ex art. 2 CNLG vanno riscontrati nell’impegno “del giornalista di trattare, con continuità di prestazioni, uno specifico settore o specifici argomenti d’informazione, onde deve ritenersi collaboratore fisso colui che mette a disposizione le proprie energie lavorative per fornire con continuità ai lettori della testata un flusso di notizie in una specifica e predeterminata area dell’informazione, attraverso la redazione sistematica di articoli o con la tenuta di rubriche, con conseguente affidamento dell’impresa giornalistica, che si assicura così la “copertura” di detta area informativa, rientrante nei propri piani editoriali e nella propria autonoma gestione delle notizie da far conoscere, contando, per il perseguimento di tali obiettivi, sulla piena disponibilità del lavoratore, anche nell’intervallo tra una prestazione e l’altra”.