La Corte di Cassazione, con sentenza n. 1432 del 21 gennaio 2025, ha statuito che non è idonea ad impedire la decadenza semestrale prevista dall’art. 7, comma 3, D.Lgs. n. 148/2015, per il conguaglio tra contributi dovuti e anticipazioni effettuate dal datore di lavoro a titolo di integrazione salariale, la semplice richiesta di conguaglio essendo necessario a tal fine l’effettuazione del conguaglio mediante pagamento del saldo contabile entro il giorno 16 del mese successivo alla fine del periodo di paga in corso.