Con ordinanza n. 28828 del 8 novembre 2024, la Corte di Cassazione ha stabilito che è illegittimo il licenziamento del lavoratore se il post pubblicato su Facebook non è riferibile all’attuale datore di lavoro, nello specifico contenente un invito a vedere una fiction su una bambina deceduta dopo aver vissuto vicino a un impianto siderurgico.
Nel caso di specie, l’azienda datrice di lavoro, ritenendo il post “gravemente lesivo dell’immagine e della reputazione aziendale” procedeva al licenziamento del lavoratore per giusta causa del lavoratore.
La Suprema Corte ha affermato l’illegittimità del licenziamento in quanto il contenuto social non poteva essere riconducibile all’attuale datore di lavoro, che solo recentemente aveva rilevato lo stabilimento dove era impiegato il dipendente. Il post era infatti privo di riferimenti espliciti; conseguentemente, l’assenza di un evidente collegamento con l’identità del nuovo datore di lavoro non poteva generare un comportamento rilevante dal punto di vista disciplinare.