La Corte di Cassazione con sentenza n. 8361 depositata il 9 aprile 2014 ha ancora una volta affrontato l’efficacia delle dimissioni rilasciate dal lavoratore.
Al riguardo, i Giudici di legittimità hanno enunciato il principio secondo cui “nel giudizio promosso dal lavoratore in cui si controverta sulle modalità di risoluzione del rapporto di lavoro l’indagine circa la sussistenza di dimissioni del lavoratore deve essere rigorosa, essendo in discussione beni giuridici primari, oggetto di particolare tutela dell’ordinamento, sicché occorre accertare che da parte del lavoratore sia stata manifestata in modo univoco l’incondizionata volontà di porre fine al rapporto stesso”.
Nel caso in esame la lavoratrice, pur rassegnando le dimissioni per impossibilità a proseguire la prestazione in trasferta per motivi personali (accudire i figli in tenera età), aveva dichiarato di essere in ogni caso pronta a continuare a svolgere la propria attività lavorativa presso la sede della Società. In tale ipotesi l’espressa dichiarazione resa dalla lavoratrice di disponibilità a proseguire la prestazione lavorativa ha, secondo i giudici di legittimità, escluso qualsiasi volontà di dimettersi.