L’Ispettorato del Lavoro, con nota n. 579 del 22 gennaio 2025, ha fornito alcune istruzioni operative in ordine alle novità introdotte in materia di risoluzione del rapporto di lavoro previste dalla L. 203/2024 (cd. Collegato Lavoro).
L’art. 19 della suddetta Legge, nell’integrare l’art. 26 del D.Lgs. n. 151/2001, ha introdotto l’art. 7 bis il quale prevede in capo al datore di lavoro l’onere di comunicare alla sede territoriale dell’Ispettorato del Lavoro (da individuarsi in base al luogo di svolgimento del rapporto di lavoro) l’assenza ingiustificata del dipendente protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, oltre i quindici giorni.
In tale ipotesi il rapporto di lavoro si considera risolto per volontà del lavoratore e, quindi, non si applica la disciplina prevista dall’art. 26 del D.Lgs. n. 151/2001.
Per la comunicazione, da inoltrare a mezzo PEC, l’ITL ha diffuso un modello in cui riportare tutte le informazioni a conoscenza del datore concernenti il dipendente, al fine di consentire le verifiche ispettive necessarie.
L’Ispettorato ha chiarito come l’obbligo di comunicazione sia limitato alle sole ipotesi in cui il datore di lavoro decida di far valere l’assenza ingiustificata del lavoratore ai fini della risoluzione del rapporto di lavoro.
Qualora l’Ispettorato del lavoro accerti, in via autonoma oppure a seguito di prova fornita dal lavoratore, l’impossibilità da parte di quest’ultimo di comunicare i motivi dell’assenza (es. ricovero in ospedale) o la non veridicità della comunicazione effettuata dal datore di lavoro, comunica l’inefficacia della risoluzione ad entrambe le parti.