La sproporzione della sanzione espulsiva rispetto alla gravità dell’addebito può avere rilievo presuntivo e configurare un licenziamento ritorsivo

Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 6306 del 24 settembre 2024, ha statuito che il licenziamento è da considerarsi ritorsivo e pertanto nullo se le ragioni illecite sono le uniche alla base dello stesso, indipendentemente dal motivo formalmente addotto dal datore di lavoro.

Il Tribunale ha effettuato un’attenta disamina e ha richiamato vari precedenti giurisprudenziali in materia di licenziamento ritorsivo, evidenziando come il motivo illecito posto alla base del licenziamento attiene alla sfera dell’elemento psicologico della finalità datoriale e, pertanto, deve essere verificata l’assenza o meno di altre motivazioni o ragioni astrattamente lecite.

Secondo il Tribunale sono da ritenere indici presuntivi gravi, univoci e concorrenti propri del licenziamento ritorsivo, la presenza di una ragione addotta alla base del licenziamento meramente formale o apparente, tanto da degradare a semplice pretesto, con un clima di tensione e forte contrasto tra le parti alimentato dal contegno ostruzionistico e scarsamente collaborativo del datore di lavoro.