In data 11 novembre 2024 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la Direttiva 2024/2831 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024 avente la finalità di migliorare le condizioni di lavoro e la protezione dei dati personali nel lavoro mediante le piattaforme digitali.
La Direttiva, che entrerà in vigore il 1 dicembre 2024, si applica alle piattaforme di lavoro digitali che organizzano il lavoro mediante piattaforme digitali svolto nell’Unione Europea a prescindere dal luogo di stabilimento o dal diritto altrimenti applicabile e dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 2 dicembre 2026.
La Direttiva definisce “piattaforma digitale” come persona fisica o giuridica che abbia tutti i seguenti requisiti: 1) fornisca, almeno in parte, un servizio a distanza tramite strumenti elettronici, ad es. tramite un sito web o un’applicazione mobile; 2) fornisca un servizio su richiesta del destinatario del servizio stesso; 3) comporti quale componente necessaria ed essenziale, l’organizzazione del lavoro svolto da individui a titolo oneroso indipendentemente dal fatto che il lavoro sia svolto on line o in un determinato luogo; 4) comporti l’uso di sistemi di monitoraggio automatizzati o di sistemi automatizzati.
La Direttiva ha come obiettivo principale quello di introdurre misure volte a facilitare la determinazione della corretta situazione occupazionale delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, promuovendo la trasparenza, l’equità, la sicurezza e la responsabilità nella gestione algoritmica del lavoro mediante piattaforme digitali, anche in situazioni transfrontaliere.
Tra le disposizioni più rilevanti contenute nella Direttiva si annoverano:
Presunzione legale (art. 5)
La Direttiva impone agli Stati membri di introdurre nei propri ordinamenti una presunzione legale di subordinazione qualora si riscontrino fatti che indicano direzione e controllo conformemente al diritto nazionale, ai contratti collettivi o alle prassi in vigore negli Stati membri. Nei considerando della Direttiva si legge, infatti, che “sebbene le piattaforme di lavoro digitali classifichino frequentemente le persone che lavorano mediante le piattaforme stesse come lavoratori autonomi o contraenti indipendenti, molti organi giurisdizionali hanno rilevato che le piattaforme digitali esercitano di fatto direzione e controllo su tali persone, spesso integrandole nelle loro principali attività imprenditoriali”. Si tratta, tuttavia, di una presunzione relativa in quanto se, in un eventuale controversia, la piattaforma di lavoro digitale intenda confutare la presunzione legale, spetta ad essa dimostrare che il rapporto contrattuale in questione non è un rapporto di lavoro subordinato. Questa previsione evoca quella delle prestazioni lavorative etero-organizzate ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. n. 81/2015 cui il legislatore italiano ricollega imperativamente l’applicazione della disciplina della subordinazione anche se non è una presunzione.
Gestione algoritmica (artt. 7 e ss.)
La Direttiva impone agli Stati membri il divieto dell’uso di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati per il trattamento di determinati tipi di dati personali delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, ad esempio i dati biometrici o i dati relativi al loro stato emotivo o psicologico o ancora quelli riguardanti conversazioni private.
Inoltre, è prevista una garanzia di sorveglianza e di valutazione umane per quanto riguarda le decisioni automatizzate. In particolare, le piattaforme digitali dovranno sorvegliare ed effettuare regolarmente ogni due anni una valutazione di impatto delle decisioni individuali prese o sostenute dai sistemi di monitoraggio automatizzati e dai sistemi decisionali automatizzati sui soggetti che svolgono un’attività lavorativa mediante piattaforme digitali, incluso, laddove applicabile, sulle loro condizioni di lavoro e sulla parità di trattamento sul lavoro. Viene, altresì, garantito il diritto dei suddetti lavoratori ad ottenere da una persona di contatto (competente e formata) designata dalla stessa piattaforma di lavoro digitale, una spiegazione per qualsiasi decisione presa da un sistema decisionale automatizzato, per discutere e chiarire i fatti, le circostanze e i motivi di detta decisione.
Sicurezza e salute (art. 12)
In tema di salute e sicurezza dei lavoratori delle piattaforme digitali, queste ultime avranno l’obbligo di:
a) valutare i rischi dei sistemi di monitoraggio automatizzati o dei sistemi decisionali automatizzati per la loro sicurezza e la loro salute, in particolare per quanto riguarda i possibili rischi di infortuni sul lavoro e i possibili rischi psicosociali ed ergonomici; b) valutare se le garanzie di tali sistemi sono adeguate ai rischi individuati in considerazione delle caratteristiche specifiche dell’ambiente di lavoro; c) introdurre adeguate misure di prevenzione e protezione.
In relazione ai suddetti obblighi, le piattaforme di lavoro digitali dovranno garantire l’informazione e la consultazione effettive, nonché la partecipazione dei lavoratori delle piattaforme digitali e/o dei loro rappresentanti. Inoltre, le piattaforme di lavoro digitali non dovranno utilizzare i sistemi di monitoraggio automatizzati o i sistemi decisionali automatizzati in alcun modo che metta indebitamente sotto pressione i lavoratori delle piattaforme digitali o ne metta altrimenti a rischio la loro sicurezza e la salute fisica e mentale.
Protezione dal licenziamento (art. 23)
La Direttiva impone agli Stati membri di adottare i provvedimenti necessari per vietare il licenziamento o la risoluzione del contratto delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali o altre misure equivalenti (quali ad es. la disattivazione dell’account) per avere esercitato i diritti previsti dalla Direttiva stessa. In particolare, se uno di questi soggetti ritiene di essere stato licenziato (o che il loro contratto sia stato risolto o di essere stato sottoposto ad azioni con effetto equivalente) per aver esercitato i diritti previsti dalla Direttiva, può chiedere alla piattaforma di fornire i motivi del licenziamento, della risoluzione del contratto o della misura equivalente attuata. In tal caso, la piattaforma dovrà fornire tali motivi per iscritto senza indebito ritardo. Un’altra forma di protezione viene garantita al lavoratore che svolge attività mediante piattaforme digitali nel caso in cui questi, ritenendosi leso da una delle suddette misure per avere esercitato i diritti stabiliti dalla Direttiva, investa l’autorità competente (organo giurisdizionale o altra autorità o un altro organo competente). In tale ipotesi opera un’inversione dell’onere della prova, prevedendosi che sia la piattaforma di lavoro digitale a dover dimostrare che il provvedimento in questione era basato su motivi diversi.
A cura di Cristina Petrucci
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