Con ordinanza n. 23852 del 5 settembre 2024, la Corte di Cassazione ha ribadito che lo svolgimento di attività fisiche incompatibili con la presunta incapacità lavorativa dovuta ad uno stato di malattia può costituire giusta causa di licenziamento, laddove tale condotta sia ritenuta idonea a ledere il rapporto fiduciario.
Nel caso in esame, un lavoratore, assente per malattia, aveva partecipato a un torneo di calcio, in violazione degli obblighi di correttezza e lealtà contrattuali. La Corte di legittimità ha ritenuto la condotta del lavoratore incompatibile con il presunto stato di malattia, ribadendo il principio per cui l’attività extralavorativa svolta durante l’assenza per malattia, se suscettibile di compromettere il recupero psico-fisico o di evidenziare una simulazione fraudolenta, giustifica il licenziamento per violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifichi obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà.