Con ordinanza n. 14301 del 22 maggio 2024, la Corte di Cassazione ha statuito che, il licenziamento irrogato ad una lavoratrice nel periodo di protezione previsto dall’art. 35 del D.Lgs. n. 198/2006, è nullo, a meno che il datore di lavoro non riesca a dimostrare che il recesso è avvenuto per motivi estranei al matrimonio e strettamente limitati alle ipotesi tassative previste dalla legge.
Nel caso di specie, la Società aveva inviato alla lavoratrice la lettera di licenziamento dopo che la stessa aveva informato l’ufficio del personale ed il proprio diretto superiore della circostanza che avrebbe contratto matrimonio pochi mesi dopo.
La Corte di Cassazione, ha statuito che, anche la pregressa convivenza more uxorio della lavoratrice non rende inapplicabile la tutela ex art. 35 del D.Lgs. n. 198/2006 e, pertanto, ha dichiarato nullo il suddetto licenziamento.