L’INPS, con messaggio n. 2844 del 13 agosto 2024, ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alle richieste di esonero contributivo, previsto per i datori di lavoro del settore privato che siano in possesso della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del D.Lgs. n. 198/2006 e pari all’1%, nel limite annuo massimo di € 50.000,00 per beneficiario.
In particolare, l’Istituto previdenziale ha chiarito che l’indicazione della retribuzione media mensile globale stimata relativa al periodo di validità della certificazione della parità di genere è un elemento essenziale del modulo di domanda e che il riconoscimento del beneficio è strettamente correlato a quanto indicato dal datore di lavoro in fase di richiesta della misura agevolata e che la stessa deve essere intesa come la media di tutte le retribuzioni mensili corrisposte dal datore di lavoro nel periodo di validità della certificazione.