Con risposta ad Interpello n. 130 del 22 aprile 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la disciplina fiscale applicabile all’indennità risarcitoria onnicomprensiva stabilita dal giudice, ai sensi dell’art. 39, comma 2, D.Lgs. 81/2015, quale risarcimento per la perdita di redditi da lavoro dipendente subita da un lavoratore somministrato costituisce reddito da lavoro dipendente e, pertanto, deve essere assoggettata a tassazione separata ai sensi degli artt. 17 e 21 del TUIR, trattandosi di emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti e percepiti per effetto della pronuncia di un giudice.
Nel caso di specie, una ex lavoratrice aveva evocato in giudizio la società, subentrata in seguito a fusione per incorporazione, per far accertare l’illegittimità dei contratti di somministrazione di lavoro e delle rispettive proroghe, nonché il superamento del limite quantitativo previsto dall’art. 31, comma 2, D.Lgs. 81/2015. Il Tribunale ha condannato la società al pagamento di un’indennità risarcitoria onnicomprensiva nella misura di 2,5 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Secondo l’Agenzia delle Entrate, tale indennità, configurandosi come risarcimento del danno per lucro cessante, deve essere assoggettata a tassazione separata in quanto sostituisce un reddito non percepito in relazione al rapporto di lavoro.