Il Tribunale di Milano con sentenza depositata in data 31 gennaio 2024, ha affermato che ai soci lavoratori di una Società cooperativa, conformemente a quanto previsto dall’art. 3 L. n. 142/2001 rubricato “Trattamento economico del socio lavoratore”, si applica un trattamento retributivo non inferiore ai minimi previsti dalla contrattazione collettiva maggiormente rappresentativa che deve individuarsi facendo riferimento all’attività economica svolta in concreto dalla Società, all’oggetto del contratto di appalto e alle mansioni oggettivamente svolte dal lavoratore.
Nel caso di specie, il lavoratore della Società cooperativa appaltatrice aveva adito il Tribunale di Milano per chiedere l’applicazione del CCNL Logistica anziché del CCNL Multiservizi adottato dalla Società appaltante, con conseguente condanna della Società cooperativa a corrispondergli le relative differenze retributive.
Il Giudice del Lavoro quindi, ritenendo che la Società cooperativa avesse applicato ai propri lavoratori una retribuzione inferiore a quella prevista dal CCNL maggiormente rappresentativo e quindi violato l’art. 3 L. n. 142/2001, ha accertato il diritto del lavoratore ad ottenere il trattamento economico complessivo previsto dal CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizioni.