Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 1° febbraio 2024, ha affermato che “il datore di lavoro, una volta esercitato validamente il potere disciplinare nei confronti del lavoratore in relazione a determinati fatti costituenti infrazioni disciplinari, non può esercitare una seconda volta detto potere, sotto il profilo di una sua diversa valutazione o configurazione giuridica”.
Più precisamente, nel caso di specie il Tribunale ha sostenuto l’impossibilità di riqualificare un licenziamento intimato per giusta causa in un licenziamento per giustificato motivo soggettivo e ha ritenuto, pertanto, illegittimo il licenziamento intimato ad un lavoratore, in quanto, una volta che è stata accertata in giudizio l’insussistenza delle mancanze addebitate a quest’ultimo (negligenze riscontrate durante il servizio svolto in qualità di operatore ecologico), non possono essere poste alla base di un giustificato motivo soggettivo del recesso le precedenti condotte inadempienti del prestatore di lavoro, per le quali la società aveva già consumato, precedentemente, il potere disciplinare con l’adozione delle sanzioni conservative della sospensione.