Con risposta n. 57 del 1° marzo 2024, l’Agenzia delle Entrate, in risposta ad una istanza di interpello, in merito alla possibilità per una società datrice di riconoscere a tutte le lavoratrici madri per i tre mesi successivi al periodo di astensione obbligatoria per maternità, una somma equivalente alla differenza fra l’indennità di congedo di maternità facoltativa o di congedo parentale a carico dell’INPS, e il 100% della retribuzione mensile lorda ha chiarito che tali somme non possono essere erogate sotto forma di “welfare aziendale”, ma assumono rilevanza reddituale ai sensi dell’art. 51, comma 1, del Tuir, in quanto, rappresentando un’erogazione in sostituzione di somme costituenti retribuzione fissa o variabile, rispondono a finalità retributive.