Con ordinanza n. 582 dell’8 gennaio 2024 la Corte di Cassazione ha dichiarato illegittimo il licenziamento irrogato nei confronti del lavoratore che, per interrompere il decorso del periodo massimo di conservazione del posto, alla fine della malattia, ha richiesto le ferie.
Nel caso di specie, alla scadenza dell’ultimo periodo di malattia il lavoratore aveva chiesto ed ottenuto cinque giorni di ferie che erano scaduti in prossimità della chiusura aziendale per la pausa estiva.
La Corte di Cassazione, confermando la sentenza della Corte di Appello che aveva ritenuto illegittimo il licenziamento dichiarandone la nullità, ha ribadito il principio secondo cui, al lavoratore assente per malattia è consentito mutare il titolo dell’assenza con la richiesta di fruizione delle ferie già maturate al fine di sospendere il corso del periodo di comporto. Inoltre, una richiesta di ferie sia stata avanzata e, sia pure parzialmente, accolta prima del superamento del periodo di comporto, la dedotta successiva rinuncia alla fruizione delle ferie nel periodo indicato dal datore di lavoro deve essere provata in maniera chiara e inequivoca, attesa la garanzia costituzionale del diritto alle ferie e il rilevante e fondamentale interesse del lavoratore a evitare, con fruizione delle stesse o di riposi compensativi già maturati, la possibile perdita del posto di lavoro per scadenza del periodo di comporto, con la ulteriore conseguenza della perdita definitiva della possibilità di godere delle ferie maturate