La Corte di Cassazione, con sentenza n. 2274 del 23 gennaio 2024, ha ribadito che nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato, il datore di lavoro, qualora abbia già intimato al lavoratore il licenziamento per una determinata causa o motivo, può, in pendenza di un giudizio avente ad oggetto il precedente recesso, legittimamente intimargli un secondo licenziamento, che sia fondato su cause o motivi diversi e sia del tutto autonomo e distinto rispetto al primo.
Più precisamente, secondo i Giudici di legittimità, entrambi gli atti di recesso sono in sé astrattamente idonei a raggiungere lo scopo della risoluzione del rapporto, dovendosi ritenere il secondo licenziamento produttivo di effetti solo nel caso in cui venga riconosciuto invalido o inefficace il precedente.