L’Agenzia delle Entrate con risposta n. 74/E del 21 marzo 2024, ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla possibilità di prevedere servizi di mobilità sostenibili nei piani di welfare aziendale.
In particolare, la società istante aveva richiesto un parere in ordine alla realizzazione di una applicazione dedicata per l’accesso alla fruizione dei servizi di mobilità sostenibili per il tragitto casa-lavoro (tra gli altri carsharing elettrico, ricarica autoveicoli, biciclette e monopattini elettrici) e inserire la loro fruizione all’interno del piano welfare aziendale.
L’Agenzia delle Entrate, dopo aver richiamato precedenti risposte fornite dalla medesima (n. 461/2019 e 329/2022) riguardanti l’inclusione delle ricariche di veicoli elettrici in piani welfare aziendali, ha chiarito che i suddetti servizi di mobilità sostenibile per il percorso casa lavoro rispondano alle finalità di ”utilità sociale” individuate dal comma 1 dell’articolo 100 del TUIR, e, pertanto, possono rientrare nella previsione di cui all’articolo 51, comma 2, lettera f), dello stesso che prevede che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente l’utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di regolamento aziendale per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, se erogati alla generalità dei dipendenti o a categorie di essi.