Con ordinanza n. 846 del 9 gennaio 2024, la Corte di Cassazione ha affermato che la mancata comunicazione, entro 30 giorni, da parte del lavoratore dello svolgimento di attività autonoma è causa di decadenza del diritto alla fruizione della NASPI, sia se tale attività sia precedente o successiva alla percezione dell’indennità.
La Corte, ha ribadito quanto statuito dall’art. 10 del D.Lgs. n. 22/2015 secondo cui il lavoratore che, durante il periodo in cui percepisce la NASPI intraprenda una attività autonoma o di impresa individuale da cui ricava un reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 13 del TUIR, deve informare l’Inps entro un mese dall’inizio dell’attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne.