In data 2 marzo 2024 è entrato in vigore il Decreto Legge 2 marzo 2024 n. 19, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2024 e contenente “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.
In materia di lavoro, si segnalano gli artt. 29 (intitolato “Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare”), 30 (intitolato “Misure per il rafforzamento dell’attività di accertamento e di contrasto delle violazioni in ambito contributivo”) e 31 (intitolato “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro”).
Di seguito le novità più rilevanti:
“Ripenalizzazione” e inasprimento delle sanzioni nei casi di somministrazione di lavoro irregolare e fraudolenta e nelle ipotesi di appalto e distacco privi dei requisiti di legge
Al fine di fronteggiare il fenomeno della somministrazione abusiva di personale, a modifica dell’articolo 18 del D.Lgs. n. 276/2003, viene prevista la “ripenalizzazione” della materia. In particolare, l’esercizio non autorizzato delle attività di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b) (somministrazione di lavoro irregolare), è punito con la pena dell’arresto fino a un mese o dell’ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro. Inoltre, viene previsto che l’esercizio non autorizzato delle attività intermediazione, di ricerca e selezione del personale, è punito con la pena dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda da euro 900 ad euro 4.500 (art. 29, comma 4, lett. a).
Nei confronti dell’utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi previsti dalla norma o comunque al di fuori dei limiti ivi previsti, si applica la pena dell’arresto fino a un mese o dell’ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione (art. 29, comma 4, lett. b).
Viene previsto l’inasprimento delle sanzioni previste nelle ipotesi di appalto o distacco fittizi (ossia, privi dei requisiti di legge) per l’utilizzatore ed il somministratore di personale che – in luogo dell’attuale pena dell’ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione – vengono ora sanzionati con la pena dell’arresto fino a un mese o dell’ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione (art. 29, comma 4, lett. c).
Viene, altresì, disposto l’inasprimento del quadro sanzionatorio applicabile nell’ipotesi di somministrazione fraudolenta di lavoro (ossia, posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore), con la previsione, sia per l’utilizzatore che per il somministratore di lavoro, della pena dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda di euro 100 per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione (art. 29, comma 4, lett. d).
Altre ipotesi di inasprimento del regime sanzionatorio
Al fine di rafforzare l’attività di contrasto al lavoro sommerso e irregolare (cd. lavoro nero) è previsto un aumento degli importi delle sanzioni nella misura del 30% in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro e nella misura del 20% per le violazioni delle disposizioni di cui all’art. 18 del D. Lgs. n. 276/2003 (somministrazione), all’art. 12 del D. Lgs. n. 136/2016 (distacco) e all’art. 18-bis, commi 3 e 4 del D. Lgs. n. 66/2003 in materia di orario di lavoro (art. 29, comma 3).
Trattamento economico del personale impiegato nell’appalto e nel subappalto ed estensione della responsabilità solidale
Il Decreto Legge in esame, prevede che, nei casi di appalto di opere o servizi, è obbligatorio corrispondere al personale dell’appaltatore e degli eventuali sub-appaltatori un trattamento retributivo economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto. Si tratta di una previsione analoga a quella già prevista dall’attuale codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 36/2023, all’art. 11, comma 1, con la quale si intende far fronte alla prassi di esternalizzare alcune attività al solo scopo di “abbattere” il costo del lavoro a danno dei lavoratori (art. 29, comma 2, lett. a).
Inoltre, la norma estende la responsabilità solidale del committente anche alle ipotesi in cui l’utilizzatore ricorra alla somministrazione di lavoro da parte di soggetti non autorizzati, nonché ai casi di appalto e distacco privi dei requisiti di legge (art. 29, comma 2, lett. b).
Benefici normativi e contributivi in favore del datore di lavoro
Il Decreto Legge, a modifica dell’art. 1, comma 1175 della legge n. 296/2006, prevede che i benefici normativi e contributivi in favore dei datori di lavoro in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte degli stessi, del DURC, all’assenza di violazioni nelle predette materie, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (art. 29, comma 1, lett. a).
Viene, altresì, previsto il diritto ai suddetti benefici anche in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi ed assicurativi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge. In relazione alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell’importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione (art. 29, comma 1, lett. b).
Lista di conformità INL
Viene introdotta una “premialità” in favore di datori di lavoro che abbiano dimostrato comportamenti virtuosi nella gestione dei rapporti di lavoro. In particolare, si prevede che qualora all’esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale, ivi compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, non emergano violazioni o irregolarità, l’Ispettorato nazionale del lavoro rilascia un attestato e iscrive, previo assenso, il datore di lavoro in un apposito elenco informatico consultabile pubblicamente, tramite il sito istituzionale del medesimo Ispettorato, e denominato “Lista di conformità INL” (art. 29, comma 7).
Si prevede, poi, che i datori di lavoro cui è stato rilasciato il suddetto attestato, non sono sottoposti, per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione, ad ulteriori verifiche da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro nelle materie oggetto degli accertamenti, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, eventuali richieste di intervento, nonché le indagini demandate dalle competenti Procure della Repubblica (art. 29, comma 8).
In caso di violazioni o irregolarità accertate attraverso elementi di prova successivamente acquisti dagli organi di vigilanza, l’Ispettorato nazionale del lavoro provvede alla cancellazione del datore di lavoro dalla Lista di conformità INL (art. 29, comma 9).
Verifiche sulla congruità della manodopera in edilizia
La norma in esame prevede che, nell’ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il committente, negli appalti privati, verificano la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva. La disposizione introduce, quindi, un obbligo di richiesta del certificato di congruità, sia nell’ambito degli appalti pubblici nella realizzazione dei lavori edili, sia nell’ambito degli appalti privati, in occasione del pagamento del saldo finale dei lavori (art. 29, comma 10).
Il successivo comma prevede che, con riferimento agli appalti pubblici di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro, l’avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso (art. 29, comma 11).
Infine, con riferimento agli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 500,00 euro, viene previsto che il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 5.000 a carico del committente (art. 29, comma 12).
Patente a punti nei cantieri
La norma, al fine di rafforzare l’attività di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, apporta alcune modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
In particolare, viene sostituito l’articolo 27 con l’introduzione di un nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti, prevedendo, per imprese e lavoratori autonomi che operano nell’ambito dei cantieri temporanei o mobili, l’obbligo, a decorrere dal 1° ottobre 2024, di possedere la c.d. patente a crediti.
Il nuovo articolo 27 prevede che la patente è rilasciata, in formato digitale, a cura delle sedi territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro, in presenza di alcuni requisiti che devono essere posseduti dal responsabile legale dell’impresa o dal lavoratore autonomo al momento della richiesta.
A tal fine sono necessari: l’iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato, l’adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori dell’impresa e dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti in materia di salute e sicurezza, il possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC), del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).
La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti e consente di operare nei cantieri mobili e temporanei con una dotazione pari o superiore a 15 crediti.
I crediti sono suscettibili di decurtazione qualora nei confronti dell’impresa o del lavoratore autonomo, titolari della patente, siano stati adottati provvedimenti sanzionatori per violazioni delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro,
Costituisce ulteriore causa di decurtazione il riconoscimento in via definitiva della responsabilità datoriale per l’infortunio, da cui sia derivata la morte o un’inabilità, permanente, assoluta o parziale, o temporanea assoluta con prognosi di oltre 40 giorni, occorso sul luogo di lavoro.
Nei suddetti casi di infortuni da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, oltre alla decurtazione, la patente può essere sospesa, in via cautelativa, fino a un massimo di dodici mesi, da parte della competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro. I crediti possono essere riacquisiti a seguito della frequenza di corsi di formazione da parte dei soggetti nei cui confronti è stato emanato il provvedimento che ha comportato la decurtazione (art. 29, comma 19).
Contrasto delle violazioni contributive
Al fine di incentivare il processo di regolarizzazione contributiva, la norma in rassegna introduce, anche misure per il rafforzamento dell’attività di accertamento e contrasto delle violazioni in ambito contributivo, modificando l’art. 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante “Misure per favorire l’emersione del lavoro irregolare”, modulando la misura delle sanzioni in ragione della tempistica di pagamento della contribuzione omessa e/o accertata non versata, rispetto alla scadenza prevista legale o notificata per il pagamento. Tali modifiche si applicheranno a decorrere dal 1 settembre 2024 (art. 30).
Potenziamento personale ispettivo
La norma in esame detta, infine, disposizioni finalizzate al rafforzamento dell’attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, mediante il potenziamento del personale ispettivo preposto ai controlli sul territorio, autorizzando nuove assunzioni per gli anni 2024-2026 (250 ispettori) ed incrementando di 50 unità i carabinieri del nucleo per la tutela del lavoro. Inoltre, con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dovranno essere individuate misure idonee finalizzate a una più efficiente utilizzazione del personale ispettivo sull’intero territorio nazionale (art. 31).