Con ordinanza n. 35922 del 22 dicembre 2023, la Corte di Cassazione ha statuito la legittimità del licenziamento disciplinare intimato dal datore di lavoro ad un dipendente rappresentante sindacale che, tramite il suo profilo social, aveva leso gravemente l’immagine aziendale, riferendosi a fatti non oggettivamente certi e comprovati.
Nel caso di specie, il lavoratore aveva pubblicato sulla bacheca del proprio profilo Facebook, aperto al pubblico, espressioni “intrise di assai sgradevole volgarità“, prive di qualsiasi seria finalità divulgativa e finalizzate unicamente a ledere il decoro e la reputazione dell’azienda e del suo fondatore.
I Giudici di legittimità hanno precisato che sebbene il diritto di critica sindacale nei confronti del datore di lavoro sia garantito dalla Costituzione, incontra lo stesso il limite, anch’esso costituzionalmente garantito, di tutela della persona che si concreta nell’impossibilità di ledere l’immagine del datore di lavoro con la conseguenza che, ove tale limite sia superato, il comportamento del lavoratore può essere legittimamente sanzionato in via disciplinare.