La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 31469 del 13 novembre 2023, ha statuito, sulla base del principio affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 2743/2017, che qualora sia adottato un unico atto di esclusione del socio di cooperativa e di risoluzione del suo rapporto di lavoro, l’avvenuta impugnazione della delibera di esclusione consente di applicare la tutela “restitutoria” propria della disciplina delle cooperative. Ne consegue che, annullata la predetta delibera, il giudice deve ordinare il ripristino sia del rapporto associativo, sia di quello di lavoro; in tal caso la tutela risarcitoria relativa al rapporto di lavoro non è quella prevista dall’ art. 18 L. n. 300/1970 (escluso dall’art. 2, primo comma, L. 142/2001), bensì quella della disciplina civilistica comune delle obbligazioni e dei contratti, sicché il danno si configura e può essere liquidato soltanto dalla costituzione in mora.