Con sentenza n. 258 del 2 ottobre 2023 la Corte d’Appello di Firenze ha affermato come non sia necessario che il lavoratore trasferito oltre 50 km dalla propria residenza impugni il suddetto trasferimento per far sorgere il suo diritto al riconoscimento dell’indennità NASPI.
Infatti, se il lavoratore è costretto a dare le dimissioni perché la lontananza della nuova sede di lavoro rende estremamente disagevole la prosecuzione del rapporto a causa dei costi economici e dei tempi di percorrenza associati agli spostamenti casa-lavoro, la sua disoccupazione è da intendersi involontaria, essendo la risoluzione del rapporto determinata in fatto dal datore di lavoro.
I giudici di merito hanno inoltre chiarito che la Naspi deve essere riconosciuta al lavoratore indipendentemente dal fatto che l’esercizio dello ius variandi da parte del datore di lavoro fosse legittimo o meno.