Con sentenza n. 27940 del 4 ottobre 2023, la Corte di Cassazione ha stabilito che la violazione da parte di un dipendente degli obblighi di fedeltà e diligenza comporta, oltre l’irrogazione di sanzioni disciplinari, anche il diritto del datore di lavoro di richiedere il risarcimento dei danni.
I Giudici di legittimità hanno precisato che le sanzioni disciplinari e il risarcimento dal danno siano da porre su piani distinti e indipendenti tra loro.
Pertanto, il fatto che il datore di lavoro non abbia inflitto una sanzione disciplinare al proprio dipendente, non comporta alcuna preclusione all’esercizio del suo diritto di richiedere il risarcimento del danno, poiché l’interesse perseguito dal datore di lavoro è costituito da ripristino della situazione patrimoniale lesa.
Nel caso di specie, tale diritto è stato ritenuto a maggior ragione sussistente in quanto il danno era stato provocato da un dirigente, quindi da una figura al vertice dell’organizzazione aziendale, caratterizzata da una posizione di particolare responsabilità.