La Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 1597 del 24 marzo 2014, si è pronunciata in materia di unicità del centro di imputazione di interessi ai fini della dimensione occupazionale ex art. 18, Stat. Lav. nell’ambito di un gruppo societario in cui la capogruppo era austriaca.
Al riguardo, il Collegio milanese, dopo aver chiarito che, ai fini dell’applicazione del citato art. 18 per la determinazione del numero minimo di dipendenti, deve tenersi conto della società nel suo complesso e non solo della specifica sede di lavoro ovvero della sede secondaria in Italia, in caso di gruppo straniero, ha precisato che, nell’ipotesi in cui il lavoratore sia formalmente dipendente da una società, ma la sua prestazione lavorativa sia resa anche in favore di altro datore di lavoro ed il suo rapporto di lavoro sia gestito anche da quest’ultimo, l’appartenenza della impresa ad un gruppo è indifferente.
In particolare, viene ribadito il principio secondo cui “il collegamento economico – funzionale tra persone giuridiche facenti parte di un medesimo gruppo non è di per sé solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso tra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all’altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. Tale situazione ricorre in presenza dei seguenti requisiti: “a) unicità della struttura organizzativa e produttiva; b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie persone giuridiche del gruppo e il correlativo interesse comune; c) coordinamento tecnico amministrativo – finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune; d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie persone giuridiche distinte, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori”.
Nella fattispecie veniva riscontrata la presenza dei requisiti enunciati e, pertanto, veniva riconosciuta la unicità del rapporto, da cui conseguiva che tutti i fruitori dell’attività del lavoratore dovevano essere considerati solidalmente responsabili nei suoi confronti per le relative obbligazioni ai sensi dell’art. 1294 c.c.