L’INPS, con messaggio n. 3618 del 17 ottobre 2023, a seguito del mancato rinnovo, per l’anno 2023, dello sgravio contributivo per le assunzioni in apprendistato di primo livello, previsto dall’articolo 1, comma 645, della L. 234/2021 (cd. Legge di Bilancio 2022), ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alle aliquote contributive in vigore per le assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.
Infatti, a decorrere dal 1° gennaio 2023, i datori di lavoro interessati sono tenuti agli adempimenti informativi e contributivi seguendo la disciplina ordinaria, prevista dall’articolo 1, comma 773 della L. 296/2006.
In particolare, nel caso di datori di lavoro che abbiano un numero di addetti pari o inferiore a nove, la complessiva aliquota del 10% a carico dell’azienda è ridotta di 8,5 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto e di 7 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto, e a partire dal 25° mese, è ridotta al 5%.
Inoltre, le assunzioni con contratto di apprendistato di primo livello, in applicazione dell’articolo 32, comma 1, lettere a) e c), del D.Lgs. n. 150/2015, non sono soggette alla disciplina del contributo di licenziamento, di cui all’articolo 2, commi 31 e 32, della L. n. 92/12 (c.d. ticket di licenziamento), e sono esonerate dal versamento della contribuzione di finanziamento dell’ASPI e dal contributo integrativo di cui all’articolo 25, quarto comma, della L. 845/78.