Con sentenza n. 21961 del 21 luglio 2023, la Corte di Cassazione ha stabilito che il regime di solidarietà tra cedente e cessionario presuppone la sussistenza del rapporto di lavoro nel momento in cui l’azienda viene trasferita.
La Suprema Corte ha specificato, pertanto, che il regime di solidarietà non è applicabile ai crediti relativi ai rapporti di lavoro esauritisi o non ancora costituitisi al momento della cessione d’azienda.
Per tale ragione, il cessionario non può essere considerato responsabile per i crediti dei lavoratori il cui rapporto di lavoro è cessato prima del trasferimento d’azienda.