Il regime di solidarietà prevede la vigenza del rapporto di lavoro al momento del trasferimento d’azienda

Con sentenza n. 21961 del 21 luglio 2023, la Corte di Cassazione ha stabilito che il regime di solidarietà tra cedente e cessionario presuppone la sussistenza del rapporto di lavoro nel momento in cui l’azienda viene trasferita.
La Suprema Corte ha specificato, pertanto, che il regime di solidarietà non è applicabile ai crediti relativi ai rapporti di lavoro esauritisi o non ancora costituitisi al momento della cessione d’azienda.
Per tale ragione, il cessionario non può essere considerato responsabile per i crediti dei lavoratori il cui rapporto di lavoro è cessato prima del trasferimento d’azienda.