Centro unico di imputazione del rapporto di lavoro e art. 18, L. n. 300/1970

Il Tribunale di Roma si è nuovamente espresso in tema di requisito numerico per l’applicazione della tutela cd. “reale” in caso di molteplicità di soggetti giuridici tra i quali vi sia un collegamento economico-funzionale (cfr. sentenza n. 4005 del 1° aprile 2014 in “Newsletter del 13 maggio 2014”).


Con sentenza del 24 marzo 2014 è stato ribadito il consolidato orientamento di giurisprudenza secondo cui “una volta individuato un centro unico di imputazione del rapporto di lavoro (…), deve ritenersi che ciascun soggetto giuridico perda la propria individualità fondendosi, per l’appunto, in (…) un autonomo soggetto di diritto ossia un centro di imputazione di rapporti diverso dalle singole società o enti collegati,  i quali perdono la rispettiva personalità giuridica, facendo capo – il lavoratore – al nuovo soggetto giuridico”.


Nel caso di specie, al segretario contabile e amministrativo di tre distinte società era stato comunicato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo con un’unica lettera, sottoscritta da tutte le datrici di lavoro ed impugnata dal dipendente per manifesta insussistenza del fatto.


Il Giudice, riscontrato che il lavoratore era stato impiegato contemporaneamente ed indistintamente da tutte le società chiamate in causa e ritenuto che prova dell’esistenza di un centro unico d’imputazione fosse riconducibile alla stessa lettera di recesso da cui si evinceva un’unicità d’intenti e di struttura, dichiarava illegittimo il licenziamento intimato e per l’effetto ordinava la reintegra del dipendente nel posto di lavoro.