Con ordinanza n. 17643 del 20 giugno 2023, la Corte di Cassazione ha ribadito la sussistenza del diritto del lavoratore ad ottenere l’indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti, ricordando che la prescrizione di tale diritto decorre dalla data di cessazione del rapporto di lavoro ad eccezione del caso in cui il datore di lavoro non dimostri che il diritto alle ferie ed ai riposi settimanali è stato “consumato” dal medesimo lavoratore perché egli non ne ha goduto nonostante l’invito, anche formale, ad usufruirne.
I Giudici di legittimità hanno, altresì, precisato che il suddetto invito da parte del datore di lavoro deve essere formulato in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie ed i riposi siano ancora idonei ad apportare all’interessato il riposo cui sono finalizzati, e deve contenere l’avviso che, in ipotesi di mancato godimento, tali ferie e riposi andranno persi al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.