Con ordinanza n. 18455 del 28 giugno 2023, la Corte di Cassazione ha statuito che, affinché possa configurarsi un appalto genuino, è necessario verificare che all’appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire tramite un’effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego dei propri mezzi e assunzione del rischio di impresa.
Secondo la Suprema Corte difatti, ove il potere direttivo o organizzativo sia interamente affidato al formale committente si ravviserebbe un’interposizione illecita di manodopera, essendo irrilevante che in capo al suddetto manchi “l’intuitus personae” nella scelta del personale.
I Giudici di legittimità hanno, inoltre, sottolineato come si configuri la fattispecie vietata del c.d. pseudoappalto, in tutti i casi in cui l’appaltatore utilizzi capitale, macchine ed attrezzature fornite dall’appaltante. Tuttavia, ove l’appaltatore conferisca capitale di rilievo preminente all’economia dell’appalto, si confermerà la sussistenza di un appalto genuino.