Richieste di integrazione salariale per “eventi meteo” – temperature elevate

L’INPS, con messaggio n. 2729 del 20 luglio 2023, ha fornito alcuni chiarimenti in ordine al ricorso al trattamento di integrazione salariale con la causale “eventi meteo” invocabile dal datore di lavoro laddove le temperature risultino superiori a 35° determinando la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
L’Istituto previdenziale ha chiarito che, anche con temperature inferiori a 35° è possibile accogliere la domanda di accesso al trattamento ordinario qualora la temperatura c.d. “percepita” sia più elevata di quella reale, come nel caso in cui vi siano giornate in cui si registra un elevato tasso di umidità (rilevabile e comprovabile dai bollettini meteo).
Inoltre, costituiscono un elemento di rilievo per l’accoglimento della domanda la tipologia di lavorazione in atto e le modalità con le quali la stessa viene svolta come, ad esempio, se le attività sono svolte in luoghi non proteggibili dal sole o se comportino l’utilizzo di materiali ovvero in presenza di lavorazioni che non sopportano il forte calore.
Infine, le stesse considerazioni possono essere fatte con riferimento alle lavorazioni al chiuso, allorché le stesse non possano beneficiare di sistemi di ventilazione o raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro nonché nell’ambito del lavoro svolto in agricoltura.