Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 48/2023 recante misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro

Con la Legge n. 85 del 3 luglio 2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 2023 ed entrata in vigore il 4 luglio 2023, è stato convertito, con modificazioni, il Decreto Legge n. 48 del 4 maggio 2023, recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”.

Di seguito le principali novità.

CAPO I

NUOVE MISURE DI INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA

1. Assegno di Inclusione

1.1 Beneficiari (Art.2)

È stata introdotta la possibilità di riconoscere l’Assegno di Inclusione anche ai componenti del nucleo familiare in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione.

Inoltre è stata prevista la possibilità di incrementare il parametro della scala di equivalenza dello 0,30 per ciascun altro componente adulto in condizione di grave disagio bio-psico-sociale e inserito in programmi di cura e di assistenza.

1.2 Modalità di richiesta ed erogazione del beneficio (Art.4)

È stata introdotta la possibilità di presentare la richiesta di erogazione del beneficio non soltanto tramite modalità telematica all’INPS, ma anche presso i centri di assistenza fiscale, previa stipula di una convenzione con l’INPS. Presso tali centri inoltre sarà possibile presentare domanda di Supporto per la formazione e il lavoro e richiedere assistenza nella presentazione della DSU ai fini dell’ISEE.

1.3 Percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa (Art.6)

Tra i componenti del nucleo familiare che possono richiedere la partecipazione a un percorso per l’inserimento lavorativo e l’inclusione sociale sono stati aggiunti coloro che sono inclusi in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere.

Inoltre, tra i soggetti esclusi dall’obbligo di aderire al percorso personalizzato di inclusione sociale lavorativa sono stati inseriti anche i componenti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere e le donne vittime di violenza, con o senza figli, prese in carico da centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni o dai servizi sociali nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere.

E’ stata, altresì, introdotta la possibilità di prevedere nell’ambito del percorso personalizzato la partecipazione a progetti utili alla collettività e ad attività di volontariato presso enti del Terzo settore, da svolgersi presso il comune di residenza; tali attività non sono assimilabili a una prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato. 

1.4 Sanzioni e responsabilità penale, contabile e disciplinare (Art.8)

Oltre alle ipotesi di decadenza dal beneficio già stabilite tutto il nucleo familiare decade dallo stesso qualora uno dei componenti non frequenti regolarmente un percorso di istruzione degli adulti di primo livello o comunque funzionale all’adempimento dell’obbligo di istruzione.

1.5 Offerte di lavoro e compatibilità con l’Assegno di Inclusione (Art.9)

Il beneficiario dell’Assegno di inclusione attivabile al lavoro è altresì tenuto ad accettare un’offerta di lavoro che si riferisca a contratti di lavoro a tempo determinato in cui il luogo di lavoro sia raggiungibile in non oltre 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti figli con età inferiore a quattordici anni, l’offerta di lavoro a tempo indeterminato va accettata qualora il luogo di lavoro non ecceda la distanza di 80 chilometri dal domicilio del soggetto o comunque sia raggiungibile nel limite temporale massimo di 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.

1.6 Incentivi (Art.10)

E’ stato precisato che l’incentivo previsto per i datori di lavoro che assumono i beneficiari dell’Assegno d’Inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato, ovvero con contratto a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale, sia riconosciuto per ciascun lavoratore.

2. Supporto per la formazione e il lavoro (Art.12)

In aggiunta alla documentazione già richiesta, è stato previsto che colui che è interessato ad accedere al Supporto per la formazione e il lavoro, nella relativa domanda da presentare all’INPS, debba allegare altresì l’iscrizione ai percorsi di istruzione degli adulti di primo livello.

Inoltre è stato previsto che, ai fini del soddisfacimento del requisito con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente debba essere in possesso di un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui, che si intende moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, come definita ai fini dell’ISEE.

La mancata iscrizione a percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, comporta la non erogazione del beneficio, che comunque decorre dall’inizio del percorso formativo.

E’ stato, inoltre, precisato che il supporto per la formazione e il lavoro è incompatibile con il Reddito di cittadinanza e la Pensione di cittadinanza e con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione.

3. Abrogazione del Reddito di cittadinanza (Art.13)

Si è precisato che entro il termine di sette mesi e comunque non oltre il 31 ottobre 2023, debba essere comunicata all’INPS l’avvenuta presa in carico, da parte dei servizi sociali, dei percettori del Reddito di Cittadinanza. In caso contrario, l’erogazione temporanea del RDC viene sospesa e potrà essere riattivata, ricomprendendo le mensilità sospese, solo in esito all’avvenuta comunicazione, fermo restando il termine del 31 ottobre 2023.

CAPO II

INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI RAFFORZAMENTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA SUL LAVORO E DI TUTELA CONTRO GLI INFORTUNI, NONCHÉ DI AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA DI CONTROLLI ISPETTIVI

Modifiche al D. Lgs. n. 81/2008 (Art.14)

Tra le modifiche inserite è stato previsto che la richiesta da parte del medico competente di copia della cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro ai fini del giudizio di idoneità sia effettuata durante la visita medica preventiva o visita medica preventiva in fase preassuntiva, salvo che sia oggettivamente impossibile il reperimento.

CAPO III

ULTERIORI INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI E LAVORO

1. Disciplina del contratto di lavoro a termine (Art. 24)

Come si è detto, è stata modificata la disciplina delle causali e, in particolare, ferma restando la acausalità del contratto di durata inferiore a dodici mesi per i contratti di durata compresa tra i dodici e ventiquattro mesi, l’apposizione del termine è giustificata: 

– nei casi previsti dai contratti collettivi;

– in assenza di previsione nei contratti collettivi, nei contratti collettivi applicati in azienda entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;

 – in sostituzione di altri lavoratori.

È stata esclusa l’applicazione delle causali anche ai rinnovi contrattuali (come già previsto per le proroghe) qualora la durata complessiva del rapporto non superi i dodici mesi.

A tal fine la norma specifica che, nel computo dei dodici mesi, non vanno considerati i periodi riferiti a contratti stipulati prima del 5 maggio 2023.

È stata, altresì, modificata la norma inerente i limiti numerici dei lavoratori somministrati a tempo indeterminato nella misura del 20% del numero di lavoratori a tempo indeterminato in forza presso lo stesso utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipula del contratto. In particolare, è stata prevista l’esclusione dal computo dei contratti di somministrazione a tempo indeterminato dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato, soggetti in mobilità di cui all’articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, disoccupati o in cassa integrazione da almeno sei mesi e i lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati ai sensi del Reg. (UE) n. 651 del 2014.

2. Proroga del contratto di espansione (Art. 25 comma 1-bis)

Sono state incrementate nella misura di 20 milioni di euro le risorse per il finanziamento dei pre-pensionamenti dei dipendenti che si trovino a non più di sessanta mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia o di quella anticipata, a fronte della possibile rimodulazione delle cessazioni dei rapporti di lavoro previste nell’ambito di un contratto di espansione.

3. Disposizioni in materia di prepensionamento per i giornalisti dipendenti da imprese del settore dell’editoria (Art. 25 bis)

È stato inserito il presente articolo con cui sono state stanziate delle risorse in merito alla pensione anticipata per tale categoria di lavoratori per gli anni dal 2023 al 2028.

4. Semplificazioni in materia di informazioni e di obblighi di pubblicazione in merito al rapporto di lavoro (Art. 26)

Con riferimento all’obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto di lavoro (art. 1, D. Lgs. 152/1997), era stato inizialmente previsto che alcune informazioni potessero essere comunicate al lavoratore con l’indicazione del riferimento normativo o della contrattazione collettiva, anche aziendale, che ne disciplina le materie; con la conversione del Decreto Legge è stato invece escluso da tale novero l’obbligo di informazione riguardante “modalità organizzative in gran parte o interamente imprevedibili prive di un orario normale di lavoro programmato” che, dunque, continuerà ad essere assolto mediante la consegna al lavoratore del contratto individuale di lavoro redatto per iscritto o della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. 

5. Proroga del termine per il lavoro agile per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022 (Art. 28 bis)

Con l’inserimento di questo nuovo articolo viene prorogato al 30 settembre 2023 il termine per ricorrere al lavoro agile per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle seguenti patologie e condizioni (individuate dal Decreto ministeriale del 4 febbraio 2022):

a) indipendentemente dallo stato vaccinale:

      a.1) pazienti con marcata compromissione della risposta immunitaria (trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva; trapianto di cellule staminali ematopoietiche; attesa di trapianto d’organo; terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico; patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento confarmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di sei mesi dalla sospensione delle cure; immunodeficienze  primitive; immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico; dialisi e insufficienza renale cronica grave; pregressa splenectomia; sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con  conta  dei linfociti T CD4+ < 200cellule/µl o sulla base di giudizio clinico;

      a.2) pazienti che presentino tre o più delle seguenti condizioni patologiche:

        cardiopatia ischemica;

        fibrillazione atriale;

        scompenso cardiaco;

        ictus;

        diabete mellito;

        bronco-pneumopatia ostruttiva cronica;

        epatite cronica;

        obesità;

    b) la contemporanea presenza di esenzione alla vaccinazione per motivi sanitari e almeno una delle seguenti condizioni:

  • età superiore a 60 anni;
  • condizioni di cui all’allegato 2 della circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute n. 45886/2021.

6. Cassa Integrazione guadagni in deroga per eccezionali cause di crisi aziendale e riorganizzazione (Art.30)

Anche in sede di conversione viene confermata la disposizione secondo cui per le aziende che abbiano dovuto fronteggiare situazioni di perdurante crisi aziendale e di riorganizzazione e che non siano riuscite a dare completa attuazione, nel corso del 2022, ai piani di riorganizzazione e ristrutturazione originariamente previsti per prolungata indisponibilità dei locali aziendali, per cause non imputabili al datore di lavoro, è previsto in via eccezionale e in deroga agli articoli 4 e 22 del d.lgs. n. 148/2015, su domanda dell’azienda, anche in stato di liquidazione, e autorizzazione ministeriale, un ulteriore periodo, in continuità di tutele già autorizzate, di  cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2023 al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio di competenze acquisito dai lavoratori dipendenti.

Per tale misura di tutela straordinaria non sono previste le procedure di consultazione, di esame congiunto e accordo tra le parti né i termini di presentazione della domanda di cui agli artt. 24 e 25 del d.lgs. n. 148/2015. 

Alla luce di questa nuova disposizione, è intervenuto l’INPS con Messaggio del 4 luglio 2023 n. 251, per illustrarne i contenuti e fornire indicazioni per la corretta gestione del conseguente trattamento straordinario di integrazione salariale, per cui è previsto un periodo di intervento massimo pari a 15 mesi complessivi.

Il trattamento straordinario di integrazione viene concesso in deroga a tutti i limiti di durata (complessivi e singoli) definiti rispettivamente dagli articoli 4 e 22 del D.Lgs. 148/2015, compreso quello in forza del quale, per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale, possono essere autorizzate sospensioni del lavoro fino al massimo dell’80% delle ore lavorabili nell’unità produttiva per cui si richiede il trattamento.

È stato poi chiarito che l’erogazione dei trattamenti di integrazione salariale di cui trattasi avverrà da parte dell’Istituto esclusivamente con la modalità del pagamento diretto ai lavoratori.

In caso di pagamento diretto delle prestazioni, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, a inviare all’INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Viene inoltre chiarito che la procedura informatica di gestione dei pagamenti diretti CIG è stata aggiornata con l’istituzione all’interno del “Sistema UNICO” di gestione degli ammortizzatori sociali, del nuovo apposito codice evento “147 situazioni di perdurante crisi e difficoltà – art. 30 D.L. 48/23”.

7. Disposizioni per l’applicazione della clausola sociale al personale impiegato in contact center (Art. 36-ter)

In caso di successione di imprese nel contratto di appalto con il medesimo committente e per la medesima attività di call center, il presente nuovo articolo prevede che il rapporto di lavoro continui con l’appaltatore subentrante, secondo le modalità e le condizioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicati e vigenti alla data del trasferimento, stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. In tal caso è previsto l’obbligo dell’utilizzo dell’istituto della clausola sociale nel passaggio dal mercato tutelato al mercato dei Servizi a tutele graduali (STG) e successivamente al mercato libero.

CAPO IV

MISURE A SOSTEGNO DEI LAVORATORI E PER LA RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE

1. Detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere: c.d. “bonus turismo” (Art. 39-bis)

Per il periodo dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023, ai lavoratori del comparto del turismo (dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d’imposta 2022, a euro 40.000), ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario dei giorni festivi.

2.  Proroga di termine in materia di lavoro agile (Art. 42)

È stato prorogato al 31 dicembre 2023 il termine per il riconoscimento del lavoro agile per i lavoratori dipendenti del settore privato con almeno un figlio minore di 14 anni, a condizione che nel nucleo familiare non via sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito con sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, o privo di impiego e per i lavoratori con fragilità.

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