Con sentenza n. 3351 del 3 febbraio 2023, la Corte di Cassazione ha statuito che, in seguito alla dichiarazione di fallimento di una Società, i rapporti di lavoro ancora in corso entrano in una fase di sospensione e, pertanto, la dichiarazione stessa ai sensi dell’art. 2119, secondo comma, c.c. non integra una giusta causa di licenziamento.
Pertanto, qualora il curatore opti per lo scioglimento del rapporto, lo stesso cessa per un giustificato motivo oggettivo rappresentato, nel caso di specie, dalla cessazione dell’attività di impresa.
Conseguentemente, i Giudici di legittimità hanno statuito che applicandosi le norme generali in materia di licenziamenti individuali al lavoratore spetta in assenza di un periodo di preavviso, la relativa indennità sostitutiva come stabilito dall’art. 2118, secondo comma, c.c..