Con sentenza n. 5288 del 20 febbraio 2023, la Corte di Cassazione ha statuito che nel CCNL Terziario, il periodo di conservazione del posto di lavoro (cd. comporto) pari a 180 giorni, da calcolare in un anno solare decorrente dal primo episodio morboso, deve ritenersi riferito sia al comporto secco che a quello per sommatoria. Pertanto, il licenziamento per superamento del periodo di comporto è legittimo ove il periodo di 180 giorni, calcolato a ritroso dall’ultimo episodio morboso, nel medesimo anno solare, si applichi non solo al comporto secco, ma anche al comporto per sommatoria in via di equità, ai sensi dell’art. 2110, comma 2, c.c. .
Nel caso di specie il lavoratore avevo impugnato il licenziamento irrogatogli per superamento del periodo di comporto e la Corte di appello aveva accolto la sua domanda ritenendo che, se ad un periodo di malattia, nello stesso anno, segua un’interruzione, inizia a decorrere un nuovo periodo di comporto di 180 giorni. Pertanto, secondo i giudici di appello il periodo di conservazione del posto previsto dal CCNL terziario sarebbe applicabile al solo comporto secco.
La Suprema Corte tuttavia, ribaltando questo orientamento, ha affermato il principio opposto rilevando come, nonostante la disposizione non contenga alcun riferimento al carattere consecutivo delle assenze, l’utilizzo del singolare in relazione al termine “periodo” contraddice la possibilità di ammettere la conservazione del posto a fronte di più periodi di assenza, ciascuno di 180 giorni.